Articolo 2329 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Condizioni per la costituzione
Dispositivo
Per procedere alla costituzione della società è necessario [2335], n. 1, [2439]:
Note
(1) Le condizioni per la costituzione della società restano sostanzialmente invariate, con l'unica rilevante differenza che al punto n. 2 viene ora fatto riferimento all'integrale rispetto delle previsioni in materia di conferimenti (cfr. artt.2342 e2343 nel nuovo testo).