Articolo 2329 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Condizioni per la costituzione
Dispositivo
Per procedere alla costituzione della società è necessario [2335], n. 1, [2439]:
- che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- che siano rispettate le previsioni degli articoli [2342] e [2343] e [2343] relative ai conferimenti;
- che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto [2328], n. 3, [2330] (1).
Note
(1) Le condizioni per la costituzione della società restano sostanzialmente invariate, con l'unica rilevante differenza che al punto n. 2 viene ora fatto riferimento all'integrale rispetto delle previsioni in materia di conferimenti (cfr. artt.2342 e2343 nel nuovo testo).
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I
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