Articolo 2329 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizioni per la costituzione

Dispositivo

Note

(1) Le condizioni per la costituzione della società restano sostanzialmente invariate, con l'unica rilevante differenza che al punto n. 2 viene ora fatto riferimento all'integrale rispetto delle previsioni in materia di conferimenti (cfr. artt.2342 e2343 nel nuovo testo).

Massime notarili correlate (4)