Articolo 2328 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Atto costitutivo
Dispositivo
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (1).
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico [14], [1350], n. 13 [2463], [2498], [2504], [2699] e deve indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato (2) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- la denominazione [2414], n. 1] e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale [2361], [2369], [2414], n. 1, [2437], [2445], [2484], n. 2];
- l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- il numero e l'eventuale valore nominale [2446] delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- il valore attribuito ai crediti [2255] e beni conferiti in natura [2342], [2343], [2643], n. 10];
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [2433];
- i benefici eventualmente accordati ai promotori [2333], [2335], n. 3], [2337], [2348] o ai soci fondatori [2340], [2341];
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [2380];
- il numero dei componenti il collegio sindacale [2397], [2400];
- la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza (2) e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3);
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- la durata della società [2484], n. 1] ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
Note
(1) Il nuovo art. 2328 conferma che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, ma soprattutto specifica che la società può essere costituita non solo per contratto, ma anche per atto unilaterale. Viene in tal modo parificato il regime della Spa a quello della Srl, per la quale era già prevista la costituzione come società unipersonale (cfr. anche gli artt.2325 e2362 nel nuovo testo).
(2) Articolo sostituito a seguito della modifica del Capo V, Titolo V del Libro V dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
(3) Il D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ha sostituito le parole "al quale è demandato il controllo contabile" con le seguenti: "incaricato di effettuare la revisione legale dei conti".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 22560/2015
La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, in quanto la vicenda modificativa non si traduce nell'estinzione e nella correlativa creazione di un soggetto nuovo in luogo di quello precedente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22560 del 4 novembre 2015)
2Cass. civ. n. 26683/2006
L'interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una società, così come quella di ogni atto contrattuale, richiedendo l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, ed è pertanto censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26683 del 13 dicembre 2006)
3Cass. civ. n. 5472/1998
La clausola statutaria di una società di capitali che preveda la proroga tacita della società se, entro un determinato termine prima della scadenza stabilita, un socio non abbia dato disdetta agli altri soci, deve ritenersicontra legem, perché a differenza delle società personali, per quelle di capitali la durata è un elemento essenziale e deve essere certa, potendo subire variazioni, in linea generale, mediante una modifica dell'atto costitutivo adottata con delibera dell'assemblea straordinaria. La nullità di una tale clausola tuttavia non travolge automaticamente la previsione statutaria della disdetta, che rappresenta attribuzione al singolo socio, nei confronti della società, di un diritto personale, di natura potestativa, a veder cessare il contratto sociale alla scadenza originaria prevista e che si traduce in un correttivo della nullità della clausola di proroga tacita.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5472 del 4 giugno 1998)
4Cass. civ. n. 6764/1990
Il mandato senza rappresentanza, sottostante ad una interposizione reale ovvero ad un negozio fiduciario, aventi per oggetto la costituzione di una società di capitali, non deve risultare da atto scritto, atteso che, una volta stipulato (tra il mandatario ed il terzo) il contratto solenne di costituzione di società, l'obbligo di ritrasferimento che ne consegue (fra mandante e mandatario) riguarda le quote sociali o le azioni (a seconda del tipo di società), e cioè un effetto che può essere raggiunto mediante negozi a forma libera.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6764 del 2 luglio 1990)
Massime notarili correlate (6)
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