Articolo 2336 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo

Dispositivo

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano [2328] l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo [2330] [2194], [2333], [2626].