Articolo 2357 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disciplina delle proprie azioni

Dispositivo

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo [2357], operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo [2368], terzo comma (1) (2).

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo (3).

Note

(1) Comma sostituito dall'art. 1, D. Lgs. 29 novembre 200, n. 224.

(2) Il secondo comma, ultimo periodo, impone di computare le azioni proprie nel quorum deliberativo assembleare. Ne consegue che non è applicabile quando il quorum non sia prederminato in rapporto all'intero capitale sociale, o quando lo sia, non superi il 50%. In tal caso si applica la regola della maggioranza assembleare.

(3) Comma così sostituito dall'art. 6 comma 1 D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 23950/2018

Ai sensi dell'art. 2357 ter, comma 2, c.c., come modificato dal d.l.vo n. 224 del 2010, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo sia del "quorum" costitutivo che di quello deliberativo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23950 del 2 ottobre 2018)

2Cass. civ. n. 23540/2013

Le azioni proprie della società, a norma dell'art. 2357 ter, secondo comma, secondo periodo, c.c., nel testo introdotto dall'art. 10 del d.p.r. 10 febbraio 1986, n. 30, ed anteriore alla modifica apportata dall'art. 1, comma 3, del d.l.vo 29 novembre 2010, n. 224, vanno incluse nella base su cui calcolare i "quorum" costitutivi o deliberativi, esclusivamente allorché tali "quorum" si configurino come quote del capitale sociale, per cui, in caso di assemblea ordinaria in seconda convocazione, la maggioranza assoluta per deliberare deve essere calcolata sul solo ammontare delle azioni rappresentate dai soci partecipanti all'assemblea, senza tener conto delle azioni proprie di cui sia titolare la società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23540 del 16 ottobre 2013)