Articolo 2357 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Casi speciali di acquisto delle proprie azioni

Dispositivo

Le limitazioni contenute nell'articolo [2357] non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo [2357], ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.