Articolo 2359 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

Dispositivo

Note

(1) L'art. 2357 nel porre il divieto, non assoluto, di acquistare o di detenere azioni proprie oltre il limite della quinta parte del capitale sociale, si riferisce non solo al controllo diretto tra società controllata e controllante, ma anche alle ipotesi di controllo di secondo grado o indiretto, realizzato tramite la partecipazione a catena di più società.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1 D. Lgs. 29 novembre 2010, n. 2242