Articolo 2359 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

Dispositivo

Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo [2359] devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli [2437] e [2437]. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo [2446], secondo comma.