Articolo 2359 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante

Dispositivo

Le limitazioni dell'articolo [2359] non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo [2357].

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo [2359], devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo [2359].

Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo [2359] è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli [2437] e [2437]. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo [2446], secondo comma.