Articolo 2404 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riunioni e deliberazioni del collegio
Dispositivo
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni [2405]. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo [2421], primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso (1).
Note
(1) Per le deliberazioni del collegio sindacale è previsto un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei sindaci, e uno deliberativo, pari alla maggioranza assoluta dei presenti.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 5422/1992
Ai fini della regolarità della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale di una società (art. 2404, terzo comma, c.c.) non è richiesta una duplice vidimazione , iniziale e finale, e pertanto la regolarità stessa non è esclusa da trascrizioni nel detto libro, di seguito alla vidimazione in esso contenuta , di processi verbali di riunioni del collegio redatti originariamente su fogli separati.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5422 del 7 maggio 1992)