Articolo 2405 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
Dispositivo
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione [2380], [2388], alle assemblee [2370] e alle riunioni del comitato esecutivo [2381].
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono (1) dall'ufficio [2404].
Note
(1) Spetta al sindaco fornire la giustificazione circa la sua assenza al fine di evitare la decadenza automatica dal suo ufficio.
Massime notarili correlate (4)
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