Articolo 2406 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Omissioni degli amministratori

Dispositivo

Note

(1) Spetta al collegio sindacale la convocazione dell'assemblea e l'adempimento agli obblighi pubblicitari prescritti dalla legge non solo nei casi in cui l'organo amministrativo non vi provveda, ma anche nell'ipotesi di ingiustificato ritardo.

(2) E' riconosciuta al collegio sindacale la possibilità di convocare l'assemblea, fuori dei casi previsti dalla legge e previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell'espletamento dei propri compiti ravvisi fatti di notevole gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1034/2007