Articolo 2406 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Omissioni degli amministratori
Dispositivo
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori [2363], [2366], [2367], [2386], [2408], [2626], il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge (1).
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (2).
Note
(1) Spetta al collegio sindacale la convocazione dell'assemblea e l'adempimento agli obblighi pubblicitari prescritti dalla legge non solo nei casi in cui l'organo amministrativo non vi provveda, ma anche nell'ipotesi di ingiustificato ritardo.
(2) E' riconosciuta al collegio sindacale la possibilità di convocare l'assemblea, fuori dei casi previsti dalla legge e previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, qualora nell'espletamento dei propri compiti ravvisi fatti di notevole gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1034/2007
Il potere di convocazione dell'assemblea di una società a responsabile limitata, ai sensi dell'art. 2406 c.c. applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 2448 c.c., spetta, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, al collegio sindacale e non al presidente del medesimo (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, pur in mancanza di una formale delibera collegiale, ha ritenuto la lettera di convocazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale espressione della volontà collegiale dell'organo e, decidendo nel merito, ha annullato le delibere assunte nel corso della conseguente assemblea).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1034 del 17 gennaio 2007)