Articolo 2471 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

Dispositivo

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto (1) e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo [2352].

Note

(1) L'atto costitutivo del pegno o dell'usufrutto su partecipazioni societarie deve essere redatto in forma pubblica ovvero mediante scrittura privata autenticata, pena l'illegittimità della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 9377/2022

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale, di cui all'art. 43, lett. f, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella nozione di "titoli", a tal fine indicata dalla legge, non rientrano le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 9377 del 22 marzo 2022)