Articolo 2471 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione
Dispositivo
La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto (1) e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo [2352].
Note
(1) L'atto costitutivo del pegno o dell'usufrutto su partecipazioni societarie deve essere redatto in forma pubblica ovvero mediante scrittura privata autenticata, pena l'illegittimità della sua iscrizione nel registro delle imprese.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 16047/2024
Il socio di società a responsabilità limitata che abbia dato in pegno la propria quota conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare nella quale abbia votato in sua vece il creditore pignoratizio, atteso che dal combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c. si evince che il socio, la cui quota sia stata oggetto di pegno, perde il solo diritto di voto in assemblea, ma conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti gli altri diritti amministrativi connessi alla relativa qualità, ivi compreso quello di impugnazione delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16047 del 10 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 11152/2024
L'estinzione del diritto di usufrutto di quota di società a responsabilità limitata, in difetto di una norma specifica, è regolamentata dai principi generali in tema di usufrutto, con la conseguenza che essa, in quanto ipotesi equiparabile al totale perimento della cosa su cui il diritto è costituito di cui all'art. 1014, n. 3 c.c., si verifica con la cancellazione della società dal registro delle imprese e non con la liquidazione volontaria della società medesima.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11152 del 24 aprile 2024)
3Cass. civ. n. 9377/2022
Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale, di cui all'art. 43, lett. f, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella nozione di "titoli", a tal fine indicata dalla legge, non rientrano le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 9377 del 22 marzo 2022)
Massime notarili correlate (5)
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