Articolo 2530 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasferibilità della quota o delle azioni

Dispositivo

Note

(1) Il trasferimento delle quote nelle società cooperative è soggetto alla norma imperativa di cui all'art. 2523 che prevede l'inefficacia dell'operazione nei confronti della società, ove manchi l'autorizzazione degli amministratori.

(2) Viene così previsto il diritto di recessoad nutumdel socio per l'ipotesi di divieto statuario di cedere le quote o le azioni.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 18538/2024

2Cass. civ. n. 21644/2011

3Cass. civ. n. 10648/2010

4Cass. civ. n. 5226/1999

5Cass. civ. n. 6865/1995

Massime notarili correlate (2)