Articolo 2539 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rappresentanza nell'assemblea
Dispositivo
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci [2372], [2538].
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge,****dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
Massime notarili correlate (3)
Derogabilità dell’art. 2539, comma 2, c.c.
La norma di cui all’art. 2539, comma 2, c.c., secondo cui «il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che...
Rappresentanza in assemblea
Alla luce della previsione di cui all’art. 5 della legge delega (n. 366/01) che prevede un ampliamento della partecipazione assembleare dei soci e della possibilità di delega, nelle cooperative disciplinate dalla normat...
Voto segreto
Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con vo...