Articolo 2545 duodecies Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Scioglimento
Dispositivo
La società cooperativa si scioglie [2250], [2710], [2711] per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo [2484], nonché per la perdita del capitale sociale [2524] (1).
Note
(1) Tale regola trova applicazione per ogni tipologia di cooperativa ed il patrimonio residuo andrà devoluto ai fondi mutualistici.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 15475/2001
In tema di società cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la società, ai sensi dell'art. 2544, primo comma, c.c., nel testo dettato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalità giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attività, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le società prive di personalità giuridica.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15475 del 6 dicembre 2001)
2Cass. civ. n. 2524/1990
Con riguardo ad una cooperativa edilizia che abbia esaurito l'attività di costruzione e di assegnazione degli alloggi, realizzando così completamente il proprio scopo sociale, è invalido il recesso da parte di tutti i soci, costituendo esso un espediente per eludere le disposizioni degli artt. 2448, primo comma, n. 2, e 2449 ss. c.c., richiamati per le cooperative dal successivo art. 2539, che prevedono, nel caso di conseguimento dell'oggetto sociale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2524 del 28 marzo 1990)
Massime notarili correlate (6)
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