Articolo 465 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indegnità del genitore

Dispositivo

(1)Colui che è escluso per indegnità dalla successione [463] c.c.] non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli [467], i diritti di usufrutto [324] c.c.] o di amministrazione [320] c.c.] che la legge accorda ai genitori.

Note

(1) I discendenti dell'indegno subentrano a quest'ultimo nella successione perrappresentazione. Tramite la norma in commento, si esclude che l'indegno, genitore del chiamato all'eredità per rappresentazione, possa amministrare i beni pervenuti al figlio dalla successione e abbia su questi il diritto diusufrutto legale.Tali diritti vengono esercitati dal genitore non indegno o, in mancanza, da un curatore nominatoad hoc.