Articolo 466 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riabilitazione dell'indegno

Dispositivo

(1)Chi è incorso nell'indegnità [463] c.c.] è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico [2699] c.c.] o con testamento (2) [587] c.c.].

Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria (3).

Note

(1) Ilde cuius offeso, ove sia consapevole della causa di indegnità, può escluderne gli effetti, totalmente (v. art. 4661 comma del c.c.) o soltanto in parte (v. art. 4662 comma del c.c.), consentendo all'indegno di partecipare alla successione.

(2) La riabilitazione può essere effettuata in forma espressa, ossia per testamento o per atto pubblico.La disposizione deve contenere la volontà di riabilitare e la consapevolezza della sussistenza della causa di indegnità.In caso di revoca del testamento, la singola disposizione che contiene la riabilitazione mantiene la propria efficacia ai sensi dell'art. 5872 comma del c.c..

(3) La riabilitazione c.d. tacita si verifica qualora ilde cuius, pur conoscendo la causa di indegnità, disponga ugualmente un lascito in favore dell'indegno (v. art. 4662 comma del c.c.).In tali ipotesi i diritti successori dell'indegno sono circoscritti alla singola disposizione in suo favore e non all'intero asse ereditario. Non è, pertanto, consentito all'indegno che sia stato riabilitato tacitamente impugnare il testamento per violazione della propria quota di legittima.A differenza della riabilitazione espressa, quest'ultima è revocabile.