Articolo 468 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Soggetti
Dispositivo
(1)La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [75 c.c.], a favore dei discendenti dei figli [legittimi*,*legittimati] anche adottivi, [nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto] (2) del defunto, e, nella linea collaterale [75] c.c.], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (3).
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità [479], [519] c.c.] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa [463] c.c.] (4).
Note
(1) La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi (sent. n. 79/1969).
(2) Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.
(3) I soggetti che possono succedere per rappresentazione sono soltanto i discendenti dei figli nonché dei fratelli o delle sorelle del defunto.
(4) Poiché i discendenti che succedono per rappresentazione fanno valere un proprio diritto, e non un diritto del delato anteriore, è possibile per questi rappresentare il soggetto rispetto al quale erano incapaci di succedere, indegni o alla cui successione abbiano rinunciato.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 594/2015
In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al "de cuius", sicché egli in qualità di successore "jure proprio" nell'eredità, è legittimato all'esercizio del retratto successorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 594 del 15 gennaio 2015)
2Cass. civ. n. 5508/2012
L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5508 del 5 aprile 2012)
3Cass. civ. n. 4621/2012
In tema di successioni per causa di morte, deve escludersi che chi non sia ancora concepito al momento dell'apertura della successione e, quindi, sia privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione "ex lege" del "de cuius", possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4621 del 22 marzo 2012)
4Cass. civ. n. 22840/2009
L'ambito di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, è circoscritto dall'art. 468 c.c., nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto; ne consegue che sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote "ex filio".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22840 del 28 ottobre 2009)
5Cass. civ. n. 3051/1994
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 468 c.c., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non include i figli legittimi, di primo letto, del coniuge premorto tra i soggetti che possono subentrare per rappresentazione nel luogo e nel grado del loro ascendente a norma del precedente art. 467 c.c., in quanto l'istituto della rappresentazione la cui ratio si è progressivamente spostata dalla tutela della famiglia del defunto a quella della famiglia del mancato successore — ha carattere eccezionale, operando in deroga ai principi generali sull'ordine dei successibili, ed esprime, così, una valutazione squisitamente discrezionale — riservata al legislatore e non sindacabile dalla Corte costituzionale —, la quale non dà luogo, comunque, ad un'ingiustificata disparità di trattamento, attesa l'evidente disomogeneità della situazione dei figli di primo letto del coniuge premorto rispetto alle altre previste dagli artt. 467 e 468 c.c. agli effetti della successione rappresentazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3051 del 29 marzo 1994)