Articolo 468 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Soggetti

Dispositivo

Note

(1) La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi (sent. n. 79/1969).

(2) Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.

(3) I soggetti che possono succedere per rappresentazione sono soltanto i discendenti dei figli nonché dei fratelli o delle sorelle del defunto.

(4) Poiché i discendenti che succedono per rappresentazione fanno valere un proprio diritto, e non un diritto del delato anteriore, è possibile per questi rappresentare il soggetto rispetto al quale erano incapaci di succedere, indegni o alla cui successione abbiano rinunciato.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 594/2015

2Cass. civ. n. 5508/2012

3Cass. civ. n. 4621/2012

4Cass. civ. n. 22840/2009

5Cass. civ. n. 3051/1994