Articolo 467 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.

(2) La rappresentazione opera laddove sussistano due requisiti:1) il chiamato diretto (c.d. rappresentato) sia figlio o fratello delde cuius;2) il rappresentato non possa o non voglia accettare l'eredità perché premorto,indegno,assenteo abbia rinunciato all'eredità.Per effetto della rappresentazione, il discendente del rappresentato succede nello stesso luogo e grado del proprio ascendente.L'istituto in commento trova applicazione anche nella successione dei legittimari.

(3) La rappresentazione opera nella successione testamentaria a condizione che il testatore non abbia provveduto per le ipotesi di premorienza, assenza, indegnità o rinuncia, attraverso la nomina di un altro erede o legatario in luogo di quello che non può o non vuole accettare (c.d. sostituzione).

(4) La rappresentazione non si applica al legato di usufrutto e a quelli di natura personale, quali il legato di uso (v. art. 1021 del c.c.), di abitazione (v.1022 del c.c.) o di alimenti (v.433 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 12813/2023

2Cass. civ. n. 29146/2022

3Cass. civ. n. 2914/2020

4Cass. civ. n. 6747/2018

5Cass. civ. n. 18319/2015

6Cass. civ. n. 594/2015

7Cass. civ. n. 5508/2012

8Cass. civ. n. 4621/2012

9Cass. civ. n. 11195/1996

10Cass. civ. n. 3300/1976

11Cass. civ. n. 1366/1975