Articolo 479 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasmissione del diritto di accettazione

Dispositivo

Note

(1) La norma in commento si applica qualora il chiamato all'eredità (c.d. trasmittente) muoia dopo l'apertura della successione di un altro soggetto ma prima di averla accettata. Il diritto di accettare l'eredità del primode cuiusentra a far parte del patrimonio del trasmittente e, al decesso di questo, è ricompreso tra i diritti sui quali si apre la successione.

(2) Se gli eredi del trasmittente sono più d'uno, ciascuno è libero di accettare o meno l'eredità trasmessa dal primode cuius. Dei debiti e pesi ereditari dell'eredità del primo defunto, rispondono soltanto coloro che hanno accettato l'eredità di questi.

(3) Mentre è consentito rinunciare all'eredità del primo defunto e accettare l'eredità del trasmittente, non è ammesso il contrario. Per accettare l'eredità del primo defunto è indispensabile aver accettato l'eredità del trasmittente poichè il diritto di accettare la prima consegue dall'accettazione della seconda.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 22175/2020

2Cass. civ. n. 19303/2017

3Cass. civ. n. 1628/1985