Articolo 480 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione

Dispositivo

Note

(1) Il diritto di accettare l'eredità è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni (v. art. 2946 del c.c.).

(2) Tale termine decorre dal momento dell'apertura della successione, ossia dalla morte delde cuius(v. art. 456 del c.c.), coerentemente alla necessità di assicurare la continuità tra la persona del defunto e quella di chi acquista l'eredità.Qualora, invece, l'istituzione di erede siacondizionata, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui si verifica la condizione. In tale ipotesi lavocazione(v. art. 457 del c.c.) e ladelazione(v. art. 457 del c.c.) non coincidono temporalmente.

(3) Comma così modificato dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(4) Di norma, anche per i soggetti che sono chiamati alla successione del defunto solo nel caso in cui i primi chiamati non possano o non vogliano accettare l'eredità (c.d.chiamati ulteriori), il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità, decorre dal momento dell'apertura della successione.Fa eccezione l'ipotesi in cui il primo chiamato abbia già accettato e acquistato l'eredità che successivamente sia venuta meno: per esempio quando l'accettazione sia stata annullata per violenza o dolo (v. art. 482 del c.c. , o sia stato scoperto un testamento successivo).In questi casi il termine di prescrizione per gli ulteriori chiamati decorre dal momento in cui la delazione a loro favore è divenuta attuale (es.: dalla sentenza di annullamento dell'accettazione).

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 25347/2023

2Cass. civ. n. 39340/2021

3Cass. civ. n. 15664/2020

4Cass. civ. n. 12646/2020

5Cass. civ. n. 9980/2018

6Cass. civ. n. 4695/2017

7Cass. civ. n. 8776/2013

8Cass. civ. n. 264/2013

9Cass. civ. n. 16426/2012

10Cass. civ. n. 2202/2004

11Cass. civ. n. 10338/1998

12Cass. civ. n. 10333/1993

13Cass. civ. n. 2326/1990

14Cass. civ. n. 6032/1981