Articolo 494 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Omissioni o infedeltà nell'inventario

Dispositivo

(1)Dal beneficio d'inventario decade l'erede [493], [505], [509], [564] c.c.] che ha omesso in mala fede (2) di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità [762] c.c.], o che ha denunziato in mala fede (2), nell'inventario stesso, passività non esistenti [484], [527] c.c.] (3).

Note

(1) Non è sufficiente compiere l'inventario nei termini stabiliti dagli articoli485 e487 del c.c., è anche indispensabile che lo stesso sia veritiero.La norma si applica, senza dubbio, all'erede che abbia prima fatto la dichiarazione di cui all'art. 484 del c.c. e solo in seguito abbia iniziato le operazioni di inventario. Dubbia è la possibilità di riferire la disposizione anche al caso in cui l'inventario preceda l'accettazione: in tale ipotesi, infatti, non si potrebbe parlare propriamente di decadenza, non essendovi ancora stata l'accettazione.

(2) Ossia dolosamente.

(3) Comporta decadenza la sola denuncia nell'inventario di debiti ereditari non esistenti, non anche l'omissione di quelli reali.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 20042/2019

In tema di successioni, l'erede accettante con beneficio d'inventario, già mandatario dell'amministrazione dei beni del de cuius, non decade dal beneficio per aver inserito nello stato di graduazione dell'eredità crediti per compensi e rimborsi in misura superiore a quanto riconosciuto, non costituendo da solo tale inserimento elemento sintomatico di mala fede ex art. 494 c.c. per denunzia di passività inesistenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20042 del 24 luglio 2019)

2Cass. civ. n. 24171/2013

In tema di eredità beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24171 del 25 ottobre 2013)

3Cass. civ. n. 16195/2007

In tema di successioni mortis causa la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 c.c., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di «beni appartenenti all'eredità» e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse ereditario, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni ereditari è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16195 del 23 luglio 2007)