Articolo 494 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Omissioni o infedeltà nell'inventario

Dispositivo

Note

(1) Non è sufficiente compiere l'inventario nei termini stabiliti dagli articoli485 e487 del c.c., è anche indispensabile che lo stesso sia veritiero.La norma si applica, senza dubbio, all'erede che abbia prima fatto la dichiarazione di cui all'art. 484 del c.c. e solo in seguito abbia iniziato le operazioni di inventario. Dubbia è la possibilità di riferire la disposizione anche al caso in cui l'inventario preceda l'accettazione: in tale ipotesi, infatti, non si potrebbe parlare propriamente di decadenza, non essendovi ancora stata l'accettazione.

(2) Ossia dolosamente.

(3) Comporta decadenza la sola denuncia nell'inventario di debiti ereditari non esistenti, non anche l'omissione di quelli reali.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 20042/2019

2Cass. civ. n. 24171/2013

3Cass. civ. n. 16195/2007