Articolo 495 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento dei creditori e legatari

Dispositivo

Note

(1) I creditori dell'eredità e i legatari possono essere soddisfatti in diversi modi:- 1) se nel termine di un mese dalla trascrizione della dichiarazione di cui all'art. 484 del c.c. o dall'annotazione dell'inventario i creditori o i legatari fanno opposizione, si procede con la liquidazione concorsuale, secondo le modalità indicate dall'art. 498 del c.c.;- 2) se entro il medesimo termine, i creditori o i legatari non fanno opposizione, la liquidazione avviene individualmente: l'erede procede al pagamento dei creditori nell'ordine in cui questi si presentano. Tuttavia, in caso di presentazione nello stesso momento, viene preferito chi è assistito daprivilegio,pegnooipoteca. A prescindere dall'opposizione dei creditori, l'erede può scegliere di seguire la procedura di cui al punto 1) per liberarsi da ogni responsabilità;- 3) l'erede può, infine, scegliere di rilasciare i beni ai creditori e legatari (v. art. 503 del c.c.).Il mancato rispetto dei termini di cui ai punti n. 1) e 2), secondo alcuni, comporta la decadenza dal beneficio di inventario, secondo altri, determina l'obbligo di risarcire il danno cagionato.

(2) Ove la liquidazione sia stata individuale, a norma dell'articolo in commento, i creditori e i legatari rimasti insoddisfatti hanno azione di regresso nei confronti dei soli legatari (nei limiti del valore del legato) e non anche verso i creditori interamente soddisfatti.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 23350/2016

2Cass. civ. n. 1627/1985

3Cass. civ. n. 3294/1968