Articolo 504 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Liquidazione nel caso di più eredi

Dispositivo

Note

(1) La norma fa riferimento alla liquidazione concorsualeexart.498 ss. del c.c..

(2) La scelta se procedere con la liquidazione individuale o concorsuale spetta all'erede che per primo agisce. Gli altri coeredi devono essere convocati avanti al notaio entro il termine da questi stabilito per la dichiarazione dei crediti, pena l'invalidità della procedura e l'obbligo per l'erede che ha agito per primo di risarcire l'eventuale danno provocato agli altri coeredi.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4972/2012