Articolo 504 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Liquidazione nel caso di più eredi
Dispositivo
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario [510] c.c.], ciascuno può promuovere la liquidazione (1) [503] c.c.]; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti (2) [498], [498], [510] c.c.]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati [1387] nella liquidazione dal notaio.
Note
(1) La norma fa riferimento alla liquidazione concorsualeexart.498 ss. del c.c..
(2) La scelta se procedere con la liquidazione individuale o concorsuale spetta all'erede che per primo agisce. Gli altri coeredi devono essere convocati avanti al notaio entro il termine da questi stabilito per la dichiarazione dei crediti, pena l'invalidità della procedura e l'obbligo per l'erede che ha agito per primo di risarcire l'eventuale danno provocato agli altri coeredi.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 4972/2012
In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario da parte di più coeredi, l'art. 504 c.c. prescrive l'unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4972 del 28 marzo 2012)