Articolo 505 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Decadenza dal beneficio

Dispositivo

Note

(1) L'elencazione contenuta nella norma in commento è tassativa, si applica quindi alle sole ipotesi espressamente contemplate.

(2) Non si ha decadenza qualora l'erede abbia pagato i creditori ipotecari o privilegiati. L'eccezione si giustifica in ragione del fatto che tali creditori godono di una causa di prelezione che li avrebbe comunque favoriti rispetto agli altri.

(3) Si ritiene che la previsione in materia di legittimazione abbia applicazione generale, ossia valga per tutti i casi di decadenza dal beneficio di inventario e non solo per le ipotesi indicate all'art. 505 del c.c..

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 30247/2019

2Cass. civ. n. 8104/2016

3Cass. civ. n. 7226/2006

4Cass. civ. n. 3791/2003