Articolo 508 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nomina del curatore
Dispositivo
Trascritta la dichiarazione di rilascio (1) [507], il tribunale del luogo dell'aperta successione [456] c.c.], su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli [498] e seguenti (2) (3).
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [52], [53].
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione [499], [501] c.c.], spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'articolo [502] (4).
Note
(1) Ove per mancanza dibeni immobili(v. art. 812 del c.c.) omobili registrati(v. art. 815 del c.c.) non si proceda alla trascrizione di cui all'art. 507 del c.c., la nomina del curatore deve avvenire dopo che la dichiarazione di rilascio è divenuta definitiva.
(2) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) Quello del curatore è un ufficio di diritto privato che deve essere svolto nell'interesse dell'erede, dei creditori e dei legatari. Il compito del curatore è di procedere alla liquidazione dei crediti e dei pesi ereditari e, in pendenza della procedura, di amministrare i beni del defunto. Il curatore ha la legittimazione processuale passiva nei giudizi promossi dai creditori e dai legatari. Qualora si sia reso colpevole di una cattiva amministrazione, egli può essere chiamato a rispondere dei danni provocati dal suo operato che, tuttavia, in nessun caso può determinare la decadenza dal beneficio di inventario per l'erede. Il curatore può, altresì, essere rimosso o sostituito.
(4) L'azione spetta solo nei confronti dell'erede, nei limiti di quanto sia residuato all'esito della procedura di liquidazione. Non è data azione di regresso contro i legatari che siano stati soddisfatti, a differenza di quanto previsto dall'art. 495 del c.c. per la liquidazione individuale. Il diritto si prescrive (v. art. 2934 del c.c.) intre anni.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 15038/2013
In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15038 del 14 giugno 2013)