Articolo 507 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari

Dispositivo

L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498] c.c.], se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione (1), può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari [1977] c.c.] (2).

A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'articolo [498], dare avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza [43] c.c.]; deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni [52, 53 disp. att.], annotarla in margine alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo [484], e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari [2643], n. 5 c.c.] e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili [2649], [2663], [2683], [2687] c.c.] (3).

Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [509], [2644], [2649] c.c.] (4).

L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari (5).

Note

(1) Il rilascio dei beni è precluso all'erede che abbia pagato anche uno soltanto tra i creditori, compresi quelli ipotecari o privilegiati, o abbia alienato beni ereditari.

(2) Il rilascio deve avere ad oggetto tutti i beni ereditari ed avvenire in favore di tutti i creditori e i legatari.

(3) La dichiarazione di rilascio deve:- avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con verbale redatto dal cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 c.c.). Tale forma ha lo scopo di rendere noto agli interessati l'avvenuto rilascio;- essere iscritta nel registro delle successioni;- essere annotata a margine della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di cui all'art. 484 del c.c.;- essere trascritta negli appositi registri, se nel patrimonio ereditario vi siano beni immobili o mobili registrati. Tale trascrizione ha funzione dichiarativa, ossia rende inopponibili ai creditori e ai legatari gli atti di disposizione compiuti successivamente sui beni.

(4) Come detto (v. nota precedente), per effetto dell'avvenuta trascrizione, l'atto è valido ma non produce effetti nei confronti dei creditori e dei legatari.

(5) L'erede, in seguito al rilascio, non perde la proprietà del patrimonio ereditario ma si spoglia soltanto dell'amministrazione di questo fino a che non sia conclusa la liquidazione. All'esito della procedura l'eventuale attivo residuo spetta all'erede.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 15038/2013

In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15038 del 14 giugno 2013)

2Cass. civ. n. 4419/2008

In caso di rilascio dei beni ereditari in favore dei creditori e dei legatari, a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'Amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nella procedura di liquidazione il proprio credito relativo all'imposta di successione, il quale sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione, può controllare le operazioni della procedura, notificando l'avviso di liquidazione, oltre che all'erede, anche al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., il quale è legittimato ad impugnarlo, in qualità di assegnatario ed amministratore dell'eredità medesima, risultando inutiliter data una sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno dei predetti soggetti.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 4419 del 21 febbraio 2008)

3Cass. civ. n. 123/1999

In tema di successione ereditaria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 c.c., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualità di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni ereditari, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando inutiliter data una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 123 del 9 gennaio 1999)

4Cass. civ. n. 11517/1997

In tema di contenzioso tributario, l'erede che, accettata l'eredità con beneficio di inventario, rilasci poi i beni ai creditori ai sensi degli artt. 507 e seguenti c.c., non ha diritto ad essere estromesso dal giudizio, atteso che, rimanendo proprietario dei beni ereditari pur dopo il rilascio, l'erede non perde la legittimazione processuale (e l'interesse) ad agire o a resistere in ordine alle pretese destinate ad incidere sul patrimonio ereditario (quali sono, tra le altre, quelle erariali), anche se nasce una legittimazione concorrente del curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11517 del 19 novembre 1997)

5Cass. civ. n. 10512/1991

Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori (art. 507 c.c.), soggetto legittimato a ricorrere contro la liquidazione dell'imposta di successione, è l'erede e non il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., il quale, a differenza del curatore dell'eredità giacente (art. 508 c.c.), non amministra nell'interesse dell'eredità, ma in quello dei creditori senza alcun interesse a contrastare la pretesa dell'erario, cui l'imposta di successione dovrà essere pagata con quanto residui dopo il soddisfacimento dei creditori (art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10512 del 8 ottobre 1991)