Articolo 526 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Impugnazione per violenza o dolo
Dispositivo
(1) (2)La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo [482], [483], [1324], [1434], [1435], [1439] c.c.] (3).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442], [2934] c.c.].
Note
(1) Legittimati attivi alla proposizione dell'impugnazione sono il rinunziante, i suoi erede e i suoi creditori ai sensi dell'art. 2900 del c.c..
(2) Parte della dottrina ritiene che la proposizione della predetta impugnazione costituisca manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità.
(3) Irrilevante è l'errore del rinunziate, ad eccezione dell'errore ostativo, quello cioè che determina una divergenza tra la volontà, che si è esattamente formata, e la dichiarazione a causa di una svista materiale o di un errore nel linguaggio giuridico (es. si vuole rinunziare all'eredità di Tizio, ma per errore nell'espressione si rinunzia all'eredità di Caio).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 13735/2009
In tema di successioni ereditarie, benché l'art. 526 c.c. escluda l'impugnazione per errore della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla dichiarazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13735 del 12 giugno 2009)