Articolo 526 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impugnazione per violenza o dolo

Dispositivo

Note

(1) Legittimati attivi alla proposizione dell'impugnazione sono il rinunziante, i suoi erede e i suoi creditori ai sensi dell'art. 2900 del c.c..

(2) Parte della dottrina ritiene che la proposizione della predetta impugnazione costituisca manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità.

(3) Irrilevante è l'errore del rinunziate, ad eccezione dell'errore ostativo, quello cioè che determina una divergenza tra la volontà, che si è esattamente formata, e la dichiarazione a causa di una svista materiale o di un errore nel linguaggio giuridico (es. si vuole rinunziare all'eredità di Tizio, ma per errore nell'espressione si rinunzia all'eredità di Caio).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 13735/2009