Articolo 527 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sottrazione di beni ereditari

Dispositivo

(1) (2)I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia [476], [494] c.c.].

Note

(1) Si parla in proposito di accettazione legale, coatta o presunta: la legge collega ad un determinato comportamento, a prescindere da una manifestazione di volontà in tal senso del chiamato, le conseguenze proprie dell'accettazione. Il chiamato decade dalla possibilità di rinunziare all'eredità e si considera erede puro e semplice.Per un'ulteriore ipotesi di accettazione legale si veda l'art. 485 c.1 del c.c..

(2) Il chiamato deve essere consapevole che i beni appartengono all'eredità. La norma, quindi, non si applica ove il chiamato si appropri di tali beni credendoli erroneamente propri.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 29146/2022

La revoca formale della rinuncia all'eredità sopraggiunta in pendenza del termine per l'accettazione fissato all'erede in rappresentazione, senza che questi abbia accettato, impedisce che possa aver luogo l'accrescimento a favore dei chiamati congiuntamente con il rinunziante. Una volta concesso il termine, tale effetto si sarebbe realizzato solo dopo lo spirare del termine, e sempre che, nel frattempo, non fosse intervenuta la revoca della rinunzia da parte del rinunziante o l'accettazione da parte del chiamato per rappresentazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29146 del 6 ottobre 2022)

2Cass. civ. n. 21348/2014

In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21348 del 9 ottobre 2014)

3Cass. civ. n. 5274/2006

Il giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, ai sensi dell'art. 105 del d. lgs. n. 51 del 1998, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d'Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilità dall'art. 747 comma terzo cod. proc. civ.; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede - genitore di figli minorenni - dalla rinunzia all'eredità, il relativo provvedimento, ancorchè adottato dal Tribunale "quale giudice tutelare" e non quale giudice funzionalmente competente per l'eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5274 del 10 marzo 2006)

4Cass. civ. n. 6412/1984

L'art. 527 c.c., secondo cui i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia, è applicabile non soltanto nei confronti del chiamato, il quale abbia commesso gli atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinunzia all'eredità, ma anche nei confronti del chiamato il quale abbia posto in essere tali atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e questa non sia stata accettata da altri chiamati.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6412 del 6 dicembre 1984) Cass. civ. n. 21348/214In tema di successioni "mortis causa", l'accettazione tacita di eredità prevista dall'art. 476 cod. civ. presuppone la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 527 cod. civ., che ne prescinde completamente e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del "de cuius", ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia. (Rigetta, Corte di Appello Bologna, 09/06/2008).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21348 del 9 ottobre 214)