Articolo 534 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti dei terzi

Dispositivo

L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso (1) con l'erede apparente (2), dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede (3) [1147], [1153], [1189], [1396], [1445], [1729] c.c.].

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri [2683] c.c.], se l'acquisto a titolo di erede [2648] c.c.] e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente (4) [2652] n. 7 c.c.].

Note

(1) Benchè la norma parli di "convenzioni", l'articolo in commento si applica anche agli atti unilaterali.Sono ricompresi non solo i trasferimenti del diritto di proprietà (v. art. 832 del c.c.), anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento (es.: usufrutto, v. art. 978 del c.c.) o di garanzia (es.: ipoteca, v. art. 2808 del c.c.), o di diritti personali di godimento (es.: locazione, v. art. 1571 del c.c.).

(2) Non è necessario che l'erede apparente abbia il possesso dei beni ereditari, basta che si comporti in modo tale da ingenerare nei terzi la ragionevole convinzione di essere di fronte al vero erede.

(3) Si ha buona fede quando il terzo ignora o erroneamente crede di contrarre con il vero erede. La prova della sua sussistenza deve essere data dal terzo che vuol far salvo il proprio acquisto.

(4) Qualora il diritto acquistato a titolo oneroso dal terzo abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, prevale chi per primo ha trascritto il suo acquisto (o, nel caso dell'erede, la domanda giudiziale di petizione dell'eredità).

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 9384/2025

Le quote di società di persone, pur soggette a iscrizione nel registro delle imprese, non possono essere assimilate ai beni mobili registrati ai fini dell'applicazione dell'art. 534 co. 3 cod. civ., né richiedono l'iscrizione dell'accettazione dell'eredità presso il registro delle imprese per la loro cessione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9384 del 10 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 16517/2024

L'art. 534 cod. civ., che si colloca nel capo relativo alla petizione di eredità, stabilisce una speciale tutela dei terzi acquirenti in buona fede dall'erede apparente, limitandola però alla condizione della priorità della trascrizione dell'acquisto a titolo di erede rispetto a quella dell'erede vero o alla trascrizione della domanda giudiziale dell'erede vero contro l'erede o legatario apparente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16517 del 13 giugno 2024)

3Cass. civ. n. 9364/2020

La data rappresenta un elemento essenziale del testamento olografo e deve comprendere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. L'eventuale carenza comporta l'annullamento del testamento olografo con effetti retroattivi. L'annullamento travolge l'accettazione del chiamato ex asse in base al testamento, determinando ab origine la delazione in favore del successibile ex lege, mentre nei confronti dei terzi si applica la regola di cui all'art. 534 c.c., in base alla quale restano salvi i diritti acquistati a titolo oneroso, dall'erede apparente, da parte di terzi che provino di avere contrattato in buona fede.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9364 del 21 maggio 2020)

4Cass. civ. n. 14445/2016

Il conduttore che, alla morte del locatore, continui in buona fede a versare i canoni nelle mani dell'erede legittimo e legittimario, che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è liberato dalla propria obbligazione, senza che rilevi né che esista controversia tra i coeredi sull'attribuzione dell'eredità, né che alcuno degli eredi abbia fatto pervenire copia del testamento al conduttore, rimanendo a carico del creditore, legittimato a conseguire il pagamento, l'onere di dimostrare il colpevole affidamento del conduttore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14445 del 15 luglio 2016)

5Cass. civ. n. 11305/2012

La vendita di bene ereditario da parte dell'erede apparente, ai sensi degli artt. 534, terzo comma, e 2652, n. 7, c.c., ove manchi l'anteriore trascrizione della sua accettazione ereditaria (pur se accettazione tacita, trascrivibileexart. 2648, terzo comma, c.c.), non è opponibile all'erede vero che abbia trascritto l'accettazione posteriormente alla vendita stessa, né la mera trascrizione dell'atto traslativo del bene ereditario comprova, di per sé, un'accettazione ereditaria opponibile ai terzi o all'erede vero, potendo il bene essere pervenuto all'alienante in virtù di un titolo diverso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11305 del 5 luglio 2012)

6Cass. civ. n. 2653/2010

In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, c.c., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2653 del 4 febbraio 2010)

7Cass. civ. n. 2114/1966

La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 534 c.c. — la quale, facendo eccezione al principio generale per cui l'erede può agire anche contro gli aventi causa di chi possiede a titolo di erede o senza titolo, fa salvo il caso dei diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi, i quali provino di aver contrattato in buona fede, e sempre che, trattandosi di beni immobili, l'acquisto a titolo di erede e quello dall'erede apparente siano trascritti anteriormente all'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente — non è applicabile all'acquisto dal legatario apparente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2114 del 29 luglio 1966)