Articolo 535 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Possessore di beni ereditari

Dispositivo

Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni (1) [1148] ss. c.c.].

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità [1153], [1260] c.c.], è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo [2038] (2) [1203] n.5, [2038] c.c.].

È possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave [1147] c.c.].

Note

(1) Benchè non espressamente richiamata, si applica anche la norma di cui all'art. 1152 del c.c. che consente al possessore di buona fede di ritenere il bene fino a che non gli siano state corrisposte le indennità dovute.

(2) L'erede apparente in buona fede (sia rispetto alla sua qualità di erede che rispetto all'alienazione) è tenuto a restituire al vero erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se non ancora corrisposto, l'erede vero subentra nel diritto di conseguirlo.Ove, invece, l'erede sia in male fede (quando, cioè, sappia di non essere l'erede) o l'alienazione sia avvenuta a titolo gratuito, l'erede vero può pretendere da quello apparente il valore del bene.I medesimi criteri si applicano anche qualora l'erede apparente abbia acquisto beni con il denaro dell'eredità: se l'acquisto è avvenuto in buona fede all'erede vero spetta il bene acquistato, se avvenuto in male fede l'erede apparente deve restituire il denaro.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 22005/2016

L'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al "quantum" in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22005 del 31 ottobre 2016)

2Cass. civ. n. 640/2014

L'art. 535, primo comma, cod. civ., che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento "pro quota".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 640 del 14 gennaio 2014)

3Cass. civ. n. 5091/2010

Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 c.c. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5091 del 3 marzo 2010)

4Cass. civ. n. 837/1986

Al possessore di beni ereditari, al quale si applicano le disposizioni in materia di possesso concernenti la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni, non può essere riconosciuto anche il diritto di ritenzione nei confronti dell'attore in petizione di eredità, perché tale diritto, che attua un'eccezionale forma di autotutela, è insuscettibile di applicazione analogica a casi non contemplati dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 837 del 10 febbraio 1986)