Articolo 549 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Dispositivo
Il testatore non può imporre pesi [551], [647] c.c.] o condizioni [633], [634] c.c.] sulla quota spettante ai legittimari (1), salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (2) [713] ss. c.c.].
Note
(1) Per pesi ed oneri si intendono tutte le disposizioni che incidano negativamente sulla quota dei legittimari o che modifichino o incidano sulla posizione giuridica dei legittimari rispetto alla medesima (es. l'obbligo di assistere una determinata persona).Tali disposizioni sono nulle e, di conseguenza, vanno tenute distinte da quelle lesive della quota di legittima che sono, invece, soggetta a riduzione (v. art. 553 ss. del c.c.).Le disposizioni di cui agli articoli550 e551 del c.c. costituiscono delle eccezioni al predetto divieto.
(2) Il testatore può imporre ai legittimari alcune limitazioni in tema di divisione quali: escludere la divisione prima che siano decorsi cinque anni dall'apertura della successione (v. art. 713 del c.c.), disciplinare la formazione delle quote, designare colui che procederà alla stima (v. art. 733 del c.c.), procedere alla divisione anche per la quota dei legittimari (v. art. 734 del c.c.),etc...
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 10936/2020
In tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal "de cuius" con uno dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell'asse ereditario, appartiene, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l'immobile e non di quello di apertura della successione ex art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell'impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l'art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 10936 del 9 giugno 2020)
2Cass. civ. n. 1403/1970
La disposizione contenuta nell'art. 500 c.c. (recte: 549 – N.d.R.) va interpretata nel senso che la quota di legittima non è suscettibile di oneri o condizioni che ne diminuiscano il valore, cioè la sua entità, e nel senso che al detto limite quantitativo si aggiunga un limite qualitativo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1403 del 12 settembre 1970)