Articolo 550 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Lascito eccedente la porzione disponibile
Dispositivo
(1)Quando il testatore dispone di un usufrutto (2) o di una rendita vitalizia (3) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede (4).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione (5).
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione (6)
Note
(1) La norma in commento prevede un'eccezione al divieto di cui all'art. 549 del c.c. attraverso la c.d.cautela sociniana.Esempio: Tizio muore lasciando un solo figlio (erede legittimario), Caio. Il patrimonio ereditario è pari a 100 e ilde cuiusha disposto in favore di un amico, Sempronio, un legato avente ad oggetto l'usufrutto su un immobile, lascito del valore di 75. Il diritto alla quota di legittima di Caio (pari a 50) è, pertanto, in tal modo leso. Caio ha la facoltà di scegliere se:- dare attuazione alla volontà espressa dal testatore e conseguire la nuda proprietà dell'intero immobile oggetto di usufrutto (come legittimario avrebbe diritto soltanto alla metà di essa);- abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile che diverrà del legatario, senza assunzione da parte di questo della qualità di erede.La norma, quindi, consente al legittimario di tutelare le proprie ragioni senza essere costretto ad esperire l'azione di riduzione. La forma della scelta è libera e deve essere effettuata entro il termine ordinario di prescrizione (v. art. 2934 del c.c.) di dieci anni, ossia lo stesso disposto per l'azione di riduzione.
(2) L'usufrutto, a norma dell'art. 979 del c.c., può avere durata pari o inferiore a quella della vita dell'usufruttuario o essere a termine.
(3) La rendita vitalizia è un contratto con cui il vitaliziante, a fronte della cessione di un bene immobile o di un capitale, si obbliga a corrispondere al vitaliziato o ad un terzo una prestazione economica periodica per tutta la durate della vita del beneficiato.
(4) Muta quindi l'oggetto del legato disposto dal testatore: da usufrutto universale a piena proprietà della disponibile oppure da nuda proprietà dell'intero a piena proprietà di una sola quota.
(5) E' sufficiente la volontà anche soltanto di uno tra i legittimari per non eseguire la disposizione testamentaria, in quanto prevale il diritto di ciascuno di essi di ottenere la quota di legittima.
(6) Qualora il donante abbia riservato a sé l'usufrutto, la norma non trova applicazione in quanto con la morte delde cuiusl'usufrutto si estingue.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 33011/2023
In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 33011 del 28 novembre 2023)
2Cass. civ. n. 28962/2023
Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell'art. 551 c.c., che suppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l'ipotesi prevista dall'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28962 del 18 ottobre 2023)
3Cass. civ. n. 3894/2012
In tema di c.d. cautela sociniana, la proposizione, da parte del legittimario al quale il "de cuius" abbia assegnato l'usufrutto sulla disponibile o su parte di essa, della domanda di divisione con attribuzione ad esso legittimario della quota di legittima in piena proprietà, può costituire esercizio della scelta di cui all'art. 550, primo comma, c.c., purché anteriormente alla proposizione di tale domanda l'attore non abbia manifestato, anche con un comportamento concludente, la volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria lesiva della legittima.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3894 del 12 marzo 2012)
4Cass. civ. n. 511/1995
La norma di cui all'art. 500 (recte: 550) c.c. (cosiddetta cautela sociniana) — la quale, nell'ipotesi che il testatore abbia disposto di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (comma 1) o della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile (comma 2), attribuisce al legittimario, al quale, rispettivamente, sia stata assegnata la nuda proprietà ovvero l'usufrutto della disponibile (o di parte di essa), il potere di incidere unilateralmente sulla successione, senza ricorrere all'azione di riduzione, la quale, impostata sul concetto di lesione quantitativa, non assicura al legittimario la qualità (piena proprietà), oltre che la quantità della legittima — configura, quale diritto potestativo, una scelta (per la legittima in piena proprietà, con abbandono del resto — cioè della nuda proprietà o dell'usufrutto della disponibile — ovvero per il conseguimento dell'oggetto della disposizione testamentaria) di cui la legge non determina la forma, con la conseguenza che essa, espressa o tacita, può essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se è in questione l'usufrutto o la nuda proprietà di beni immobili. L'effettuazione di tale scelta è incompatibile con il successivo ricorso all'azione di riduzione per la diversità di presupposti, struttura e finalità delle norme di cui agli artt. 550 e 554 c.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza, con cui il giudice di merito aveva accolto l'azione di riduzione esperita da legittimario — coniuge del de cuius — al quale il testatore aveva destinato alcuni beni in piena proprietà ed inoltre l'usufrutto di tutti gli altri beni, perché non erano state valutate, come fatto potenzialmente idoneo ad esprimere la scelta in questione, le circostanze relative al possesso e godimento esclusivo da parte dell'attore degli immobili costituenti l'asse ereditario).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 511 del 18 gennaio 1995)
5Cass. civ. n. 141/1985
L'art. 550 c.c. che nell'ipotesi di legato di usufrutto eccedente il reddito della disponibile, regola la scelta del legittimario di eseguire la disposizione o di conseguire la legittima abbandonando la nuda proprietà della disponibile, si richiama, implicitamente, all'istituto dell'usufrutto regolato dagli artt. 978 e segg. c.c., onde la relativa normativa si applica sia nel caso di usufrutto disposto dal testatore per tutta la durata della vita dell'usufruttuario, sia nel caso di usufrutto disposto per una durata inferiore o a termine fisso, come consentito dall'art. 979 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 141 del 19 gennaio 1985)