Articolo 568 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Successione dei genitori
Dispositivo
(1)A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (2) [467] ss. c.c.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [538], [644] c.c.].
Note
(1) La norma si applica ai:- genitori legittimi (v.Libro I, Titolo VII, Capo Idel c.c.);- genitori di figli legittimati (v. art. 468 del c.c.);- genitori adottivi di minori di età (v. art. 6 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184).La norma non si applica ai:- genitori naturali, per cui vale quanto previsto dall'art. 578 del c.c.;- genitori adottivi di maggiori di età o di minori di età nei casi particolari previsti dall'art. 44 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso sono i genitori della famiglia di origine ad avere il diritto di succedere al figlio.
(2) Tali discendenti succedono per rappresentazione (v. art. 467 ss. del c.c.).