Articolo 571 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Dispositivo
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi (1), purché in nessun caso la quota (2), in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà (3).
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori (4), salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi (5).
Se entrambi i genitori non possono [463] c.c.] o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo [569], la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro [522], [582] c.c.] (6).
Note
(1) A ciascuno, cioè, spetta una quota uguale a quella degli altri.
(2) Al valore dei beni rimasti nell'eredità (relictum) si sottraggono i debiti, si determina in questo modo il valore dell'eredità.
(3) Esempio: Tizio muore senza lasciare figli nè moglie, succedono ad esso i genitori e i fratelli germani. L'eredità viene così divisa:- in presenza di due genitori e un figlio: 1/3 ciascuno;- in presenza di un genitore e un figlio 1/2 ciascuno;- in presenza di un genitore e più figli: 1/2 al genitore, la restante metà divisa in quote di pari per ciascun figlio (quindi se i figli sono due 1/4 ciascuno, se tre 1/6 ciascuno,etc.).
(4) I fratelli unilaterali ricevono meno dei germani solo quando concorrono con essi.
(5) Ai genitori o al genitore è sempre assicurata la metà dell'eredità, a prescindere dal numero di fratelli e sorelle successibili. L'altra metà va divisa in parti uguali (per capi) tra i fratelli.
(6) Se gli ascendenti sono di uguale grado, a ciascuna linea spetta la metà. Se sono di grado diverso, succede l'ascendente più vicino, senza distinzione di linea.