Articolo 572 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Successione di altri parenti

Dispositivo

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti [583] c.c.], né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [76] c.c.], senza distinzione di linea [74] c.c.] (1).

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77] c.c.] (2).

Note

(1) Ossia glizii e i cugini.Il parente di grado più prossimo esclude gli altri, se vi sono più parenti dello stesso grado l'eredità si divide per capi. Per il calcolo dei gradi si veda l'art. 76 del c.c..

(2) Per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale sull'art. 565 del c.c., dopo i parenti fino al sesto grado e prima dello Stato succedono i fratelli e le sorelle naturali, dei quali sia stato legalmente accertato lo status di filiazione (v. art. 565 del c.c. e la nt. n. 1).