Articolo 574 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso di figli naturali e legittimi

Dispositivo

[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta della quota che conseguono i legittimi, purche complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.]