Articolo 573 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Successione dei figli nati fuori del matrimonio

Dispositivo

Note

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Il riconoscimento può avvenire ad opera di uno o entrambi i genitori.Ove sia avvenuto per testamento gli effetti decorrono dall'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).

(3) Si riconosce il diritto del figlio adulterino di succedere al genitore naturale, anche laddove il riconoscimento sia avvenuto dopo l'apertura della successione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2287/2017

2Cass. civ. n. 15990/2013

3Cass. civ. n. 23630/2009

4Cass. civ. n. 26575/2007