Articolo 581 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso del coniuge con i figli

Dispositivo

Note

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 80, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Ha diritti successori:- il coniuge putativo (v. art. 128 del c.c.) alle condizioni di cui all'art. 584 del c.c.;- il coniuge separato se la separazione non sia stata a lui addebitata (v. art. 585 del c.c.).Al contrario, non ha diritto a succedere:- il coniuge separato a cui si stata addebitata la separazione (v. art. 585 del c.c.);- il coniuge divorziato.

(3) Al coniuge spetta, inoltre, il diritto d'abitazione e d'uso sulla casa familiare di cui all'art540 del c.c.. Si tratta di un legatoex legeche non va aggiunto alla quota di eredità ma va in essa ricompreso (v. sent. Corte Cost. n. 527 del 1988).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 2754/2018

2Cass. civ. n. 18354/2013

3Cass. civ. n. 4847/2013

4Cass. civ. n. 355/2011

5Cass. civ. n. 2540/2005