Articolo 582 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle

Dispositivo

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti (1) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo [571] (2), salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità [544] c.c.].

Note

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Se gli ascendenti sono di uguale grado, a ciascuna linea spetta la metà. Se sono di grado diverso, succede l'ascendente più vicino, senza distinzione di linea.