Articolo 584 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Successione del coniuge putativo

Dispositivo

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo [128] dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono (1). Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo [540] (2).

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte (3).

Note

(1) La successione del coniuge putativo avviene laddove:- vi sia stata una pronunzia giudiziale di annullamento del matrimonio.Tale sentenza deve intervenire successivamente alla morte delde cuius. Diversamente non si verificherebbe la delazione ereditaria in favore del soggetto divenuto ormai estraneo.- la buona fede del coniuge superstite, ossia l'ignoranza dell'esistenza della causa invalidante.Benchè non espressamente richiamato dalla norma in commento, il medesimo trattamento si applica anche al caso del coniuge il cui consenso sia stato estorto con la violenza o determinato da un timore di eccezionale gravità (v. art. 128 del c.c.).

(2) Al coniuge putativo spettano, cioè, i diritti d'abitazione e d'uso sulla casa coniugale e sui mobili che la corredano.

(3) Il coniuge legittimo esclude dunque il coniuge putativo. Vi è, tuttavia, chi ritiene che il coniuge putativo superstite possa succedere qualora quello legittimo non possa o non voglia venire alla successione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1772/2024

In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1772 del 17 gennaio 2024)