Articolo 583 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Successione del solo coniuge
Dispositivo
In mancanza di figli (1), di ascendenti (2), di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Note
(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Affinché si applichi l'art. 583 del c.c. è necessario che sussista un valido ed attuale rapporto di coniugio. Rimane, dunque, escluso il coniuge divorziato, poiché lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio fa venire meno la chiamata ereditaria in favore di un soggetto che più non è legato alde cuiusdal vincolo matrimoniale.Di conseguenza è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo in commento nella parte in cui non prevede che, in difetto di altri successibili, al coniuge divorziato venga devoluta l'eredità.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 3747/2004
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 c.c., nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l'eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione ha rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost. — limite non operante con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare — nonchè quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima dettata dall'art. 30, terzo comma, Cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa di non includere tra i successibili l'ex coniuge, anche in mancanza di chiamati per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all'eredità, la limitata tutela di cui all'art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova ragione non già nella persistente rilevanza del matrimonio, ma nel fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d'altro canto inconferente come tertium comparationis la disciplina dettata per la successione del coniuge putativo dall'art. 584 c.c. e dovendo escludersi che un'indicazione nel senso dell'equiparazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del soggetto ancora legato da rapporto di matrimonio sia rintracciabile nell'art. 12 sexies della citata legge sul divorzio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3747 del 25 febbraio 2004)