Articolo 596 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Incapacità del tutore e del protutore

Dispositivo

Note

(1) La nullità è assoluta e insanabile: può quindi essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse o d'ufficio dal giudice, in ogni tempo.

(2) E' nulla solo la disposizione in favore dell'incapace, per la restante parte il testamento rimane valido.

(3) La norma non si applica al curatore (v. art. 417 del c.c.) dell'inabilitato, poichè quest'ultimo non è rappresentato ma solo assistito dal curatore.