Articolo 597 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Dispositivo
Sono nulle le disposizioni (1) a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo (2).
Note
(1) La legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89) sancisce la nullità dell'intero testamento, mentre il codice civile circoscrive l'invalidità alle singole disposizioni in favore dell'incapace. Prevale il codice civile.
(2) L' incapacità non è estesa ai fidefacienti poichè essi si limitano a garantire l'identità personale del testatore ove non sia conosciuto personalmente dal notaio.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1174/2023
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'istituzione di quest'ultimo quale esecutore testamentario - mediante disposizione testamentaria posta all'interno del testamento dallo stesso rogato - configura l'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913, in quanto detta disposizione tutela l'immagine di terzietà e imparzialità che il notaio deve preservare nello svolgimento della propria attività professionale, con valutazione "ex ante" dell'interesse che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dalla redazione dell'atto, a nulla rilevando che lo stesso testamento non preveda una istituzione di erede o legato a favore dello stesso notaio, ciò che eventualmente potrebbe rilevare ai diversi fini della nullità di cui all'art. 597 c.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1174 del 17 gennaio 2023)