Articolo 603 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Testamento pubblico

Dispositivo

(1)Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni [597] c.c.].

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà (2), la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso (3). Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni (4). Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento (5) [606] c.c.].

Il testamento deve indicare il luogo (6), la data (7) del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio (8). Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto (9) [606], [609] c.c.].

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto (10) si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone (11). Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Note

(1) Il testamento pubblico è regolato, oltre che dalle disposizioni del codice civile, anche dalla legge notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89).

(2) Il testatore può avvalersi di uno scritto e il notaio può rivolgere ad esso domande per accertarne l'esatta volontà.

(3) La materiale scrittura può essere eseguita anche da un terzo, sotto la guida del notaio.

(4) Si accerta in questo modo che il testo sia conforme alla volontà espressa dal testatore, in caso contrario si procede con la correzione dell'atto.

(5) La menzione del compimento di tali formalità conferisce al testamento il valore di atto pubblico (v. art. 2700 del c.c.).

(6) Non basta l'indicazione del Comune, serve altresì quella del luogo specifico in cui è avvenuta la redazione del testamento (es. studio notarile,etc...).

(7) Cioè del giorno, del mese e dell'anno in lettere.

(8) Il difetto della redazione per iscritto ad opera del notaio della volontà del testatore o della sottoscrizione dell'uno o dell'altro rende il testamento pubblico nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.). Negli altri casi è annullabile (v. art. 606 c. 2 del c.c.).

(9) Se, in realtà, l'impedimento non esisteva, il testamento pubblico si considera non sottoscritto ed è, di conseguenza, nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.).

(10) A norma della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.

(11) Deve intervenire un interprete (v. art. 597 del c.c.). Spetta al giudice del luogo di apertura della successione (v. art. 456 del c.c.) provvedere alla nomina.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 9763/2025

Nel testamento pubblico la mancata indicazione del locus loci, inteso come indirizzo completo del luogo in cui è stato redatto, prevista dalla dalla legge notarile, non ne determina la nullità, trattandosi di sanzione che tale legge limita alla mancata indicazione del Comune, e perché, avendo il codice civile attenuato, rispetto ad essa, le sanzioni in materia di invalidità formali del testamento, non è ragionevole che tale omissione debba avere, nel testamento, conseguenze più gravi rispetto agli altri atti notarili in genere.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9763 del 14 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 9534/2025

Per la validità del testamento pubblico è necessario che il testatore esprima la propria volontà alla presenza dei testimoni, anche se la scheda testamentaria viene predisposta dal notaio in un momento successivo in assenza della parte e dei testimoni. La manifestazione di volontà del testatore, purché intellegibile e consapevole, soddisfa le condizioni di valida disposizione testamentaria anche se espressa attraverso monosillabi o gesti, qualora tale modalità sia coerente con le condizioni di salute del testatore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9534 del 11 aprile 2025)

3Cass. civ. n. 27585/2024

Nel caso di testamento pubblico, il notaio può predisporre l'atto in assenza dei testimoni, a condizione che il testatore ripeta la sua volontà in presenza dei testimoni prima che il notaio dia lettura dello scritto. La conformità del testamento alla volontà della testatrice, dichiarata in presenza dei testimoni e del notaio e prima della lettura dell'atto, soddisfa le previsioni dell'art. 603, co. 2, cod. civ.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27585 del 24 ottobre 2024)

4Cass. civ. n. 1431/2024

Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando quindi intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografia della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l'assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare eventualmente nell'annullamento. In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente - non contemplato dalla L. 16.2.1913 n. 89 che si riferisce invece alle particolari formalità richieste per il testamento pubblico del sordo, del muto e del sordomuto - in base all'art. 603 cod. civ. richiede normalmente la presenza solo di due testimoni e, secondo l'ultimo comma, addirittura di quattro testimoni quando il non vedente sia anche muto, sordo, o sordomuto, il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3 febbraio 1975 n. 18, con le formalità ivi previste agli artt. 1, 2, 3 e 4.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1431 del 15 gennaio 2024)

5Cass. civ. n. 30221/2023

In tema di successione mortis causa, nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, essendo rimasto accertato che, prima della redazione della scheda testamentaria da parte della notaia, vi era stata un'interlocuzione con la testatrice, la cui mutata volontà, rispetto alla fase precedente, era stata poi documentata nel verbale di redazione del testamento pubblico).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30221 del 31 ottobre 2023)

6Cass. civ. n. 2702/2019

In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2702 del 30 gennaio 2019)

7Cass. civ. n. 1649/2017

Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1649 del 23 gennaio 2017)

8Cass. civ. n. 2743/2012

L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, c.c. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2743 del 23 febbraio 2012)

9Cass. civ. n. 4777/2007

L'efficacia probatoria del testamento pubblico di persona cieca ed assai debole d'udito, redatto non alla presenza di quattro testimoni — come prescritto dall'art. 603 c.c. — e recante l'attestazione del notaio che il testatore, pur essendo cieco, era comunque in grado di udire — seppure con il supporto di apposito apparecchio acustico — può essere rimossa solamente con la proposizione della querela di falso ex art. 2700 c.c.–La produzione in giudizio di un testamento pubblico non è assoggettabile al rispetto della procedura prevista all'art. 61 L. n. 1989 del 1913, concernente le modalità di custodia di tale atto pubblico da parte del notaio rogante, dopo la morte del testatore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4777 del 28 febbraio 2007)

10Cass. civ. n. 12437/1998

Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della L. n. 18 del 1975 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia ex se sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare tutti gli atti documentali che li riguardino. Ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull'erroneo presupposto dell'idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione (ai sensi del disposto di cui all'art. 603, primo comma c.c.) la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell'atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale status di un'effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere che, viceversa, va, in concreto, riscontrata ed accertata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12437 del 9 dicembre 1998)

11Cass. civ. n. 9674/1996

Nel testamento pubblico quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (la quale può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 primo comma c.c. Peraltro, non essendo prevista una forma particolare o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, spetta al giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile se adeguatamente motivato) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all'oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l'esigenza da questa contemplata. (Nella specie il giudice del merito — con sentenza confermata dalla S.C. — in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perché analfabeta, aveva ritenuto tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare seppur con difficoltà la propria firma, giacché risultava provato che per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9674 del 6 novembre 1996)

12Cass. civ. n. 6838/1991

È nullo il testamento pubblico il quale contenga soltanto l'attestazione del notaio che il testatore è impossibilitato a sottoscrivere l'atto per infermità senza che risulti nell'atto stesso la menzione dell'analoga dichiarazione del testatore ricevuta dal notaio, come prescritto dall'art. 603 terzo comma c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6838 del 17 giugno 1991)

13Cass. civ. n. 2742/1975

Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale. Condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia stata predisposta dal notaio è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi. Per identità di ratio — l'opportunità di impedire "facili impugnazioni" del negozio — deve ritenersi operante anche per il testamento pubblico il principio, sancito espressamente per quello olografo, che la non verità della data non è di per sé stessa causa di invalidità del testamento e che, sempre ai fini della validità o non di esso, la questione della verità della data è rilevante soltanto se è connessa con un'ulteriore questione concernente un fatto o modo di essere della realtà anche negoziale, costituente esso la causa dell'invalidità. Tale principio, inoltre, vale sia per il caso di contraffazione o di alterazione materiale della data vera.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2742 del 11 luglio 1975)

14Cass. civ. n. 912/1973

L'inserimento di talune parole in un rigo in bianco, non ancora interlineato, di un testamento, se effettuato prima che l'atto sia stato sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, non costituisce «aggiunta» nel senso dell'art. 53 L. 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato, e non è quindi, soggetto alle formalità ivi previste. L'impossibilità o la grave difficoltà di sottoscrivere il testamento non debbono necessariamente essere costituite da una vera e propria malattia, ma possono ben essere costituite da qualsiasi impedimento fisico, anche a carattere temporaneo, e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 912 del 3 aprile 1973)