Articolo 604 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Testamento segreto

Dispositivo

Note

(1) Il testamento segreto si compone di due elementi: la scheda testamentaria (il c.d. "testamento" di cui all'art. 604 del c.c.) e l'atto di ricevimento (v. art. 605 del c.c.). Il primo, predisposto dal testatore o da altro soggetto, riporta le ultime volontà del testatore. Il secondo dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, ha consegnato di persona al notaio la scheda dichiarando che in essa sono contenute le sue volontà testamentarie.

(2) Se, in realtà, l'impedimento non esisteva, il testamento segreto si considera non sottoscritto ed è, di conseguenza, nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.).

(3) Non può fare testamento segreto il cieco, l'analfabeta, ecc.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2723/1973