Articolo 616 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Testamento a bordo di aeromobile
Dispositivo
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli [611] a [615].
Il testamento è ricevuto dal comandante (1), in presenza di uno, o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli [613] e [614] spettano alle autorità aeronautiche (2).
Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
Note
(1) In caso di suo impedimento spetta all'ufficiale di grado più elevato ricevere il testamento.
(2) Non determina l'invalidità del testamento la mancata consegna di esso all'autorità competente, non essendo questo un vizio che incide sulla forma dell'atto (v. art. 601 del c.c.).