Articolo 617 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Testamento dei militari e assimilati

Dispositivo

Note

(1) Possono fare testamento ai sensi dell'articolo in commento i militari, di qualsiasi arma che:- siano in guerra, a prescindere da un formale provvedimento di mobilitazione, che si trovino in zone di guerra o prigionieri del nemico;- siano acquartierati o di presidio fuori del territorio nazionale, in un luogo in cui le comunicazioni sono interrotte, anche per cause diverse dello stato di guerra (es. calamità naturale).

(2) Deve trattarsi di soggetti che svolgono prestazioni professionali al servizio delle forze armate e che sono inseriti nella struttura militare (es. cuochi, medici, infermieri,etc...). Sono ricompresi, altresì, i corrispondenti di guerra autorizzati e il personale della Croce Rossa.

(3) Deve trattarsi di un ministro di un culto cattolico.

(4) Ossia il Ministero della difesa.