Articolo 631 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo
Dispositivo
È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo (1) l'indicazione dell'erede o del legatario [632], [664] c.c.], ovvero la determinazione della quota di eredità.
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare [588] c.c.] in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo (2) [1473] c.c.] tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate (3), ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti [600] c.c.] determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato [699] c.c.].
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456] c.c.], dopo avere assunto le opportune informazioni [751] c.p.c.].
Note
(1) Si ritiene che la norma faccia riferimento sia al c.d.arbitrium boni viriche al mero arbitrio, argomentando a contrario dall'art. 632 del c.c. in cui si richiama solo il secondo.
(2) L'onerato e il terzo devono avere la capacità di agire (v. art. 2 del c.c.).
(3) Ove taluno dei designati sia premorto, la scelta rimane circoscritta a quelli ancora in vita. In caso di indegnità (v. art. 463 del c.c.) o di incapacità di succedere (v. art. 462 del c.c.) la designazione è nulla.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 5073/2023
Se il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma del disponente e ad esercitare, in caso di trust discrezionale, il proprio potere, l'azione di riduzione deve essere rivolta nei confronti dei beneficiari. Ove invece il trust sia ancora in fase di esecuzione, non essendosi esaurito il programma destinatorio, il trustee è ancora titolare del trust fund e l'esercizio dell'azione di riduzione deve essere esperita nei confronti dello stesso trustee.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5073 del 17 febbraio 2023)
2Cass. civ. n. 3082/1993
La norma di cui al secondo comma dell'art. 631 c.c. che, in esplicita deroga al principio generale dettato dal primo comma dello stesso articolo, prevede la validità della disposizione testamentaria a titolo particolare con riguardo al delimitato incarico di scegliere, tra più persone, o in una famiglia o categoria, predeterminate dallo stesso testatore, il soggetto beneficiario di una certa attribuzione, è una norma di stretta interpretazione, non applicabile al di là delle ipotesi in essa specificamente contemplate, tal che non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il testatore abbia attribuito all'esecutore testamentario la facoltà di procedere a suo libito ad imprecisati e generici cambiamenti delle disposizioni testamentarie già indicate.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3082 del 15 marzo 1993)
3Cass. civ. n. 1928/1982
In ipotesi di chiamata all'eredità subordinata alla condizione dell'aggiunta del cognome del testatore al proprio entro un determinato termine dall'apertura della successione, con la previsione, per il caso di mancato avveramento della condizione, della devoluzione di tutto il patrimonio relitto allo Stato, qualora risulti l'intento del de cuius di affidare i propri scopi (connessi al verificarsi di detta condizione) ed il beneficio al primo chiamato alla mera discrezione della pubblica amministrazione, senza alcun obbligo a calice, di quest'ultima di attivarsi per la realizzazione dell'evento dedotto in condizione, si configura la nullità della disposizione testamentaria, ove il testatore abbia in tal modo consapevolmente inteso rimettere all'arbitrio del secondo chiamato la designazione dell'erede (art. 631, primo comma, c.c.), ovvero la nullità — quanto al termine —della condizione perché illecita (art. 634 c.c.) ove il testatore abbia posto una condizione realizzante, nella sostanza, la fattispecie vietata di cui all'art. 631, primo comma, citato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1928 del 29 marzo 1982)